1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco nazionale.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 4, 5, 6 e 10, e dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale individua all'interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della costituzione del medesimo consiglio.
4. L'Ente Parco nazionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Sicilia, dalle province e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.